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ANAGRAFE
CANINA:
REGISTRIAMO I NOSTRI CANI

L’identificazione e la registrazione degli animali rappresenta
una condizione indispensabile per garantire il controllo sanitario
e giuridico della popolazione canina. L’anagrafe canina costituisce
il mezzo più idoneo, anche dal punto di vista legale, per salvaguardare i diritti di proprietà ed i
doveri ad essa connessi: consente di tutelare il benessere degli animali
e di intraprendere la lotta all’abbandono degli animali e al conseguente randagismo, permette
inoltre di programmare gli interventi di sanità pubblica atti a prevenire
le zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dal cane all’uomo. La presenza di cani randagi
costituisce infatti un problema sia sotto l’aspetto sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza dell’abitato.
La diffusione di malattie anche molto pericolose per l’uomo, le aggressioni e le morsicature,
gli incidenti stradali sono i fattori più gravi che vanno ad aggiungersi agli inconvenienti per
l’igiene di strade e marciapiedi nei centri urbani, ai danni che i cani inselvatichiti possono causare alla
fauna selvatica, alle privazioni e alle sofferenze che gli animali senza proprietario inevitabilmente rischiano.
Per queste ragioni, e con la finalità di controllare la popolazione dei cani, è stata resa obbligatoria
l’anagrafe canina istituita con la Legge 281/91 e la Legge Regionale 60/93.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI CANI NELL'ANAGRAFE ISTITUITA PRESSO L'ULSS
Tutti i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo
di commercio sono tenuti per legge ad iscrivere i propri animali all’anagrafe
canina.
L’iscrizione deve essere effettuata entro i primi tre mesi di vita o, comunque,
entro quindici giorni dal momento in cui se ne viene in possesso.
L’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria anche per i cani già
tatuati per effetto dell’iscrizione ai libri genealogici di razza. Sono
esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina solamente i
cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza. I detentori hanno l’obbligo di
denunciare al servizio veterinario dell’ULSS l’avvenuta cessione, scomparsa o morte dell’animale.
IDENTIFICAZIONE DEI CANI MEDIANTE MICROCHIP
Niente più tatuaggi scomodi, poco leggibili e facili da mascherare: a
far riconoscere il cane sempre e dovunque sarà un microchip che conterrà un codice individuale.
Si inietta sottopelle dietro l’orecchio sinistro con una siringa sterile
e in modo completamente indolore, senza anestesia e senza il ricorso a mezzi di contenzione.
La lettura è facile e sicura sia per il cane, che non deve essere immobilizzato,
sia per l’operatore, in quanto è sufficiente puntare il lettore verso il cane da una certa distanza
affinché sullo schermo dell’apparecchio di lettura compaia il codice dell’animale trasmesso dal
microchip. All’atto dell’iscrizione viene compilata dal veterinario pubblico o libero professionista
autorizzato una scheda anagrafica contenente i dati identificativi dell’animale,
i dati utili all’identificazione del proprietario o detentore ed il codice anagrafico assegnato
all’animale. Copia della scheda verrà rilasciata al proprietario o detentore
e dovrà seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà o detenzione.
REGISTRAZIONE DEI CANI ALL’ANAGRAFE CANINA
Il codice identificativo del cane espresso dal microchip, collegato ai dati segnaletici dell’animale e ai
dati anagrafici del proprietario desunti dalla scheda anagrafica, sarà
registrato in una banca dati organizzata su base regionale (anagrafe
canina). Esso contraddistinguerà in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane, ed ha lo
scopo di permettere sempre
l’identificazione del proprietario anche in caso di smarrimento o di furto dell’animale.
DOVE RIVOLGERSI
L’applicazione del microchip può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari dell’ULSS o liberi
professionisti appositamente autorizzati.
Il costo di ogni singola prestazione (segnalamento del cane + applicazione
del microchip) è quello indicato nel tariffario regionale, pari a
euro 13,00, a cui si deve aggiungere il previsto contributo integrativo della Cassa di Previdenza
(ENPAV) e l’IVA per le prestazioni rese dai veterinari liberi professionisti.
SANZIONI
a) Omessa iscrizione all'anagrafe canina:
- sanzione pecuniaria pari ad
euro 77,47;
- pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni dalla notifica:
euro 25,00;
b) Mancata segnalazione, entro
quindici giorni, della morte o
della cessione del cane, oppure
del trasferimento di residenza
del proprietario:
- sanzione pecuniaria pari ad
euro 77,47;
- pagamento in
misura ridotta
entro 60 giorni dalla notifica:
euro 25,00.
INDIRIZZI UTILI PER L’UTENZA
• U.T T..V V. . N. 1 - CONSEL CONSELVE VE
Via XX Settembre, 1
Tel. 049.959.86.02
Fax 049.535.28.44
Orario: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
• U.T T..V V. . N. 2 – MONSELICE
Via Papa Giovanni XXIII
Tel. 0429.788.822
Fax 0429.788.820
Orario: Lunedì - Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
• U.T T..V V. . N. 3 - ESTE
Via Settabile, 37
Tel. 0429.618.517
Fax 0429.618.564
Orario: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
• U.T T..V V. . N. 4 – MONT MONTAGNANA AGNANA
Via Ospedale, 1
Tel. 0429.808.615
Fax 0429.808.614
Orario: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Agostino Sinigaglia
Direttore Unità Operativa
Sanità Animale
ULSS 17
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