1° QUADRIMESTRE 2006 redazione@bussolasalute.com

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L'AMIANTO

 

 

L'amianto è un minerale naturale, di aspetto fibroso praticamente indistruttibile, non infiammabile, resistente al fuoco, all’attacco degli acidi, con scarsa conducibilità termica ed acustica.
Proprio per queste sue caratteristiche è stato utilizzato sino al 1994 come isolante nell’industria dei rotabili ferroviari, nella cantieristica navale, oltre ad aver avuto ampio impiego negli usi civili sotto forma di lastre piane ed ondulate conosciute con il nome di “eternit” (canne fumarie, condotte idriche, pluviali, vasche di accumulo acqua).
Dopo il 1994 i prodotti in cemento amianto sono stati sostituiti con quelli in fibro-cemento o cemento rinforzato, intendendo con tale termine i materiali a base di cemento privo di amianto.
I materiali in cemento amianto sono soggetti a complesse degradazioni che portano ad una minore consistenza del prodotto e all’affioramento delle fibre di amianto in superficie. Per questo le fibre possono essere respirate e causare malattie importanti dell’apparato respiratorio, alcune delle quali possono manifestarsi a distanza di molti anni dall’esposizione sotto forma di particolari tumori della pleura e del polmone. Per tumori pleurici e polmonari non sono ancora chiari i meccanismi con cui si realizza l’azione cancerogena, probabilmente vi è sia un meccanismo diretto, sia un’azione sinergica con altri cancerogeni ambientali fra cui al primo posto il fumo di tabacco. Mentre il tumore polmonare ha un’origine multifattoriale, il mesotelioma pleurico è nettamente associato all’esposizione a fibre di amianto anche per dosi molto basse. Per questo motivo, tale tumore, pur insorgendo prevalentemente in lavoratori che hanno utilizzato o manipolato amianto, lo si può riscontrare anche in soggetti che vivevano in aree geografiche a ridosso di insediamenti industriali dove si estraeva o veniva lavorato il minerale o addirittura nei familiari di lavoratori esposti.
L’uso dell’amianto nell’industria è stato bandito per legge (D.Lgs. n.277/91 e Legge n.257/92).
La normativa ha inoltre previsto una serie di procedure per il controllo dell’esposizione nelle attività che ancora comportassero manipolazione di questo materiale.
L’amianto è pericoloso ma può essere bonificato con particolari interventi che si possono ricondurre alle seguenti tipologie :
• incapsulamento;
• sovracopertura;
• rimozione.

INCAPSULAMENTO
Prevede il trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o coprenti che tendono ad inglobare le fibre barriera. È indicato per la bonifica di aree circoscritte, mentre non lo è quando le superfici confinate, contenenti amianto, devono essere continuamente ispezionate per accedere ad esempio a impianti elettrici, idraulici, di termoventilazione e termici.
Tale tecnica non è mai risolutiva in quanto l’amianto resta in loco e la barriera nel tempo va incontro a deterioramenti;
per questo è necessario un programma di controllo e manutenzione costante.
Nel caso delle coperture, il confinamento verso l’aria aperta può avvenire installando una nuova copertura al di sopra della preesistente in cemento amianto che viene utilizzata da supporto; verso l’interno, invece, il confinamento viene realizzato installando una controsoffittatura.
Tale tipo di intervento può essere adottato solo quando la copertura preesistente possiede ancora caratteristiche meccaniche atte a sopportare il carico aggiuntivo della copertura che viene sovrapposta.


RIMOZIONE
È la soluzione più utilizzata perchè elimina in modo definitivo il problema del rilascio delle fibre, consiste nell’asportazione dei materiali contenenti amianto quali ad esempio le coperture su costruzioni civili ed industriali dal sito di ubicazione.
L’attività di rimozione comporta, se non condotta nel rispetto delle normative vigenti e delle modalità operative che le stesse suggeriscono, un rischio elevato, sia per i lavoratori che effettuano il lavoro di bonifica, che per l’ambiente circostante. Infatti determina la produzione di rifiuti tossici e nocivi che debbono essere smaltiti correttamente in discariche autorizzate.
La rimozione dell’amianto deve essere fatta di norma, salvo casi specifici, da ditte autorizzate e specializzate.
Le ditte che effettuano interventi di rimozione risultano iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese, che effettuano
la gestione dei rifiuti, istituito presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
L’iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti tecnici, relativi alle attrezzature necessarie per potere svolgere con sicurezza questo tipo di intervento, e professionali.
Tutto il personale delle ditte autorizzate ha infatti frequentato appositi corsi di formazione predisposti dalla Regione con rilascio di attestato finale di abilitazione ed è stato sottoposto a specifica Sorveglianza Sanitaria per evidenziare eventuali controindicazioni a questo tipo di mansione.
Prima di procedere alla rimozione queste ditte devono presentare al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) un piano di lavoro dove vengono descritte le modalità di intervento che la ditta intende attuare sia per salvaguardare la salute e sicurezza degli operatori chiamati ad intervenire che per evitare inquinamenti dell’ambiente.
Nello stesso piano sono riportati i mezzi di protezione individuale che verranno utilizzati, le misure previste per la decontaminazione del personale, le misure previste per la tutela di terzi, le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il nulla osta all’intervento di rimozione, rilasciato dallo SPISAL, tiene conto della documentazione certificante e della rispondenza delle informazioni fornite con quanto previsto dalla normativa in materia.
Una volta approvato il piano di rimozione, la ditta esecutrice ha l’obbligo di comunicare con un anticipo di almeno due giorni la data di inizio lavori al fine di consentire allo SPISAL di programmare l’attività di vigilanza.
La vigilanza consente di verificare se quanto era stato previsto nel piano viene effettivamente attuato, in particolare che gli operatori coinvolti nell’attività di rimozione corrispondano a quelli indicati nel piano, che siano stati dotati dei dispositivi individuali di protezione corrispondenti al rischio che stanno affrontando, che agiscano nel rispetto della formazione e informazione ricevuta, che rispettino il piano di lavoro e di sicurezza, che non vengano compiute operazioni che possono inquinare l’ambiente, che i materiali rimossi siano stati confezionati ed etichettati come previsto per il loro invio a discarica autorizzata, che l’area del cantiere sia tenuta libera da rifiuti tossici e nocivi derivanti dalla lavorazione in atto, che venga effettuata a fine turno di lavoro la pulizia delle aree interessate dai lavori di rimozione.
Una volta completata la rimozione il materiale viene inviato in discarica autorizzata e copia del formulario di avvenuto conferimento deve essere inviata allo SPISAL per la registrazione e conclusione della pratica.
Oltre queste modalità di rimozione, nel 2002 la Regione del Veneto, per venire incontro alle esigenze di utenti che devono smaltire piccole quantità di amianto in forma compatta, ha approvato un documento guida per le procedure semplificate di “microraccolta”.
Questo ha portato nel 2003, nella Provincia di Padova ad una collaborazione tra le Aziende ULSS provinciali, l’ARPAV, l’Assessorato all’Ambiente e i Consorzi di Bacino. È stato così istituito lo Sportello Unico Provinciale per la Gestione dell’Amianto allo scopo di organizzare, gestire, coordinare un servizio pubblico di raccolta amianto semplificando gli adempimenti amministrativi.
Possono accedere a tale servizio di microraccolta tutti i cittadini e le imprese della Provincia di Padova che debbano eliminare:
• lastre di cemento amianto tipo “eternit” con superficie massima da rimuovere pari a 75 metri quadrati;
• manufatti di vario tipo in matrice compatta come cisterne e canne fumarie con peso complessivo minore di 1.000 chilogrammi.
Gli utenti che si rivolgono allo Sportello Unico Provinciale per la Gestione dell’Amianto (tel. 049.820.16.60) verranno indirizzati all’azienda più vicina che è inserita nell’apposito Elenco Provinciale delle Imprese Autorizzate alla rimozione in regime semplificato.
Tali imprese oltre a garantire i requisiti necessari per attuare la bonifica hanno aderito all’iniziativa accettando un tariffario concordato con l’Amministrazione Provinciale con costi più contenuti.
L’utente che ha piccoli quantitativi da rimuovere, potrà richiedere all’impresa autorizzata due diverse tipologie di intervento:
1. l’intervento completo che comprende rimozione e smaltimento dei manufatti. In questo caso la ditta eseguirà il lavoro secondo modalità concordate e approvate dallo SPISAL in quanto ha presentato a tale Servizio un Piano Generale di Rimozione.
Al momento della rimozione non farà altro che comunicarlo con preavviso di almeno 48 ore al fine di consentire l’attività di vigilanza.
2. L’intervento parziale di solo smaltimento.
In questo caso è l’utente stesso che provvede da solo, senza l’aiuto di terzi, alla rimozione seguendo una procedura predisposta, che prevede l’utilizzo di mezzi di protezione individuale (tuta monouso e mascherina di protezione delle vie aeree) e le modalità di trattamento dei materiali in modo che possano essere asportati senza danneggiamenti che porterebbero a liberazione di fibre.
La ditta autorizzata, in questo caso, provvede sia a consegnare all’utente tutto il necessario per eseguire in sicurezza l’autorimozione che a prendere in consegna i materiali rimossi per convogliarli verso le discariche autorizzate. In quest’ultimo caso l’utente inoltrerà allo SPISAL una richiesta di autorizzazione all’autorimozione specificando il nominativo
dell’Azienda individuata per il trasporto, precisando che il lavoro di rimozione sarà effettuato dal basso con opere provvisionali a norma, in quanto il regime semplificato consente, per evitare i rischi di caduta dall’alto, interventi su manufatti posti ad altezza massima dal suolo di 3 metri, ed allegando alcune foto del sito oggetto d’intervento.
Queste informazioni saranno utilizzate dallo SPISAL per esprimere il nulla osta all’intervento che risulta indispensabile per l’accettazione in discarica del rifiuto contenente amianto.
Per concludere, l’amianto continua ad essere un materiale pericoloso per la salute dei lavoratori che sono chiamati ad effettuare lavori di bonifica ma anche per i cittadini in quanto ormai è diventato un inquinante ambientale. Tuttavia il rischio può essere tenuto sotto controllo con monitoraggio nel tempo dei manufatti contenenti il minerale e con operazioni di bonifica che devono essere effettuate con le corrette metodologie una volta che il monitoraggio segnali una situazione che necessita di intervento.

Gianfranco Albertin
Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
ULSS 17

PER SAPERNE DI PIÙ
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
U.O. Servizio Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPISAL)
Piazza Cesare Battisti, 11
35026 Conselve (Padova)

 

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