1° QUADRIMESTRE 2007 redazione@bussolasalute.com
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VIAGGIARE ALL'ESTERO 
BEN ASSISTITI

NUOVE NORME E AGGIORNAMENTI MODIFICANO LE MODALITA' DI ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO

I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si recano all’estero per turismo, per visita a parenti, per lavoro, per motivi di studio o formazione professionale oppure per qualsiasi altro motivo, al fine di garantirsi un’adeguata assistenza sanitaria devono conoscere che tipo di rapporto, dal punto di vista sanitario, l’Italia intrattiene con gli Stati di destinazione. Può infatti trattarsi di:
• Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico
Europeo con i quali è applicabile la normativa comunitaria di reciprocità assistenziale (vedere tabella 1);
• Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico
Europeo ma che intrattengono con l’Italia appositi accordi di reciprocità assistenziale (vedere tabella 2);
• qualsiasi altro Stato non incluso fra quelli precedentemente elencati.



COPERTURA ASSISTENZIALE STATI DELL’UNIONE EUROPEA,
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E SVIZZERA

(vedere tabella 1)
Per recarsi in uno Stato dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della Confederazione Elvetica, l’interessato deve essere in possesso della TEAM (Tessera
Europea di Assicurazione Malattia).
È un tesserino plastificato, recapitato all’indirizzo di residenza da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ordinariamente validità di cinque anni dalla data di emissione per i cittadini italiani.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di Carta di
Soggiorno la durata di tale tessera è sempre di cinque anni, mentre per gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno la durata è inferiore al quinquennio. La TEAM non sostituisce ma integra il tesserino sanitario regionale di cartone che deve continuare ad essere conservato in quanto contenente informazioni utili all’assistenza sanitaria in Italia (codice medico, ecc.). Sostituisce invece il tesserino di codice fiscale di color verde ed alcuni attestati tradizionali di assistenza all’estero come l’E111, l’E128, ecc. In assenza di TEAM è comunque possibile munirsi del cosiddetto Certificato Sostitutivo Provvisorio di validità mensile,
reperibile presso il Distretto di competenza dell’Azienda Sanitaria.
Comunque, anche coloro che, in possesso di TEAM, dovessero permanere all’estero per un periodo superiore a trenta giorni, devono preventivamente recarsi alla sede distrettuale
competente per la temporanea sospensione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta con contestuale deposito
provvisorio del tradizionale tesserino cartaceo. Restano in ogni caso a carico dell’assistito eventuali ticket in uso nello Stato di erogazione delle prestazioni. Qualora, per una qualsiasi ragione, non fosse stato possibile utilizzare né la TEAM, né il Certificato Sostitutivo Provvisorio e l’interessato non avesse nemmeno presentata domanda di rimborso all’estero (procedura abbreviata),
è possibile, al rientro in Italia ed entro tre mesi dalla data dell’ultima
fattura/ricevuta fiscale, rivolgersi, per l’eventuale recupero delle spese pagate in proprio (esclusi eventuali ticket), all’Unità Operativa Convenzioni (previ accordi telefonici, tel. 0429.618.214, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì). È necessario, ai fini della valutazione del
rimborso, presentare la documentazione sia fiscale che sanitaria in originale. In alternativa, ma questo si verifica raramente, se l’interessato è sprovvisto di TEAM o di Certificato Sostitutivo Provvisorio durante la permanenza all’estero, l’Istituzione
di temporanea dimora, tenuta ad erogare le prestazioni, può richiedere al Distretto Socio-Sanitario competente la trasmissione, a posteriori, della suddetta documentazione o di altro attestato previsto dalla normativa comunitaria, con riserva di pagamento
in caso di mancata ricezione della certificazione suddetta.
Il tutto dovrebbe avvenire in tempi brevi, anche a mezzo fax. La copertura sanitaria prevista dalle attuali Convenzioni è limitata
solamente alle strutture pubbliche o private convenzionate.

STATI CON I QUALI L’ITALIA INTRATTIENE SPECIFICI ACCORDI
(vedere tabella 2)

Nel caso in cui il cittadino intenda recarsi in uno degli Stati con i quali l’Italia intrattiene uno specifico Accordo bilaterale di reciprocità assistenziale è bene che il cittadino si informi per tempo presso il Distretto circa la possibilità di ottenere la garanzia dell’assistenza sanitaria all’estero a seconda del motivo del viaggio e dello stato di destinazione. Infatti, gli Accordi stipulati dall’Italia
con tali Stati, pur ricalcando in linea di massima la normativa comunitaria, contemplano la protezione di determinate categorie di cittadini e per motivazioni di viaggio (turismo, lavoro o studio) tra loro diversificate.
Giova ricordare inoltre che solamente con la Croazia vige il sistema del rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini italiani o croati residenti in Italia, unitamente ai familiari a carico, pure residenti in Italia. La copertura sanitaria prevista dalle attuali Convenzioni è limitata solamente alle strutture pubbliche o private convenzionate.

ALTRI STATI
In linea generale l’assistito è tenuto a pagare in proprio le spese mediche, spesso notevolmente elevate, per far fronte a qualsiasi problema di salute che dovesse subentrare durante la permanenza all’estero, senza alcuna possibilità di rimborso al rientro in Italia, fatta salva la detraibilità prevista dalla legge in sede di dichiarazione dei redditi.
A chi si reca in questi Stati per turismo o visita a familiari è pertanto assolutamente consigliabile munirsi di adeguata copertura sanitaria mediante stipula di polizza assicurativa privata a volte compresa, in presenza di soggiorni organizzati, nei tradizionali “pacchetti-viaggio”.
Al contrario il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori, dei missionari consacrati o dei fruitori di borse di studio per tutto il periodo di permanenza
in questi Stati connesso all’attività lavorativa, di studio o di missione, nonché ai titolari di pensione erogata da Enti
Previdenziali italiani. L’assistenza si intende estesa anche ai familiari a carico. A tal fine l’interessato deve munirsi, prima della partenza dall’Italia, di un apposito attestato (previsto dal D.P.R. 618/80) reperibile presso il Distretto Socio-Sanitario competente.
L’assistenza viene comunque erogata in forma indiretta, ovverosia a rimborso delle spese sostenute e valutate congrue dal Consolato o Ambasciata Italiana dello Stato estero di soggiorno per lavoro o studio.
In tali casi, infatti, la domanda di rimborso non può essere presentata all’Unità Operativa Convenzioni dell’Azienda Sanitaria di riferimento, bensì inviata, direttamente o a mezzo Consolato/Ambasciata, al Ministero della Salute.

TRASFERIMENTO PER CURE ALL’ESTERO
Il trasferimento di un cittadino residente in Italia appositamente per ricevere cure all’estero è consentito, in via eccezionale, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del singolo caso clinico. Il trasferimento deve essere preventivamente autorizzato dall’Azienda ULSS su proposta
motivata di un medico specialista pubblico o privato operante
nel territorio nazionale che deve, tra l’altro, contenere l’indicazione della Struttura sanitaria prescelta per la prestazione.
L’Azienda ULSS, prima di esprimersi sulla proposta, è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante di un apposito Centro regionale di riferimento competente per la tipologia di malattia da cui è affetto l’assistito.
Dopo di che provvede al rilascio dell’autorizzazione o del rifiuto motivato.
In caso di accoglimento della domanda l’ULSS rilascia apposita
autorizzazione scritta se la prestazione richiesta non è per uno Stato comunitario o convenzionato: le cure all’estero vengono allora erogate alla persona autorizzata in assistenza indiretta con possibilità però di ottenere un congruo anticipo.
Se la prestazione richiesta è per uno Stato comunitario o convenzionato l’ULSS rilascia uno specifico modello che dà diritto a fruire della prestazione in assistenza diretta, fatto salvo
il pagamento di eventuali ticket in uso nel Paese di erogazione delle
cure.

INFORMARSI PRIMA DI PARTIRE
A coloro che intendono recarsi in Stati Extra-UE non convenzionati è fortemente consigliabile informarsi preventivamente sulla tipologia di assistenza sanitaria spettante, specificando anticipatamente la motivazione della permanenza all’estero in quanto è estremamente importante e determinante distinguere tra soggiorno per motivi di lavoro/studio e/o turismo.

Renato Bonato
UOC Convenzioni,
Accreditamenti, Prestazioni
Sanitarie e Medicina Territoriale
Azienda ULSS 17

NdR: Nell’Angolo della Posta a pagina 30
- “Come comportarsi per evitare eventuali
e totali addebiti a domicilio degli oneri sanitari
fatti recapitare dalle istituzioni straniere”.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per ulteriori informazioni contattare i Distretti Socio-Sanitari
competenti per territorio:
Conselve - Tel. 049.959.82.09
Este - Tel. 0429.618.498
Monselice - Tel. 0429.788.801
Montagnana - Tel. 0429.808.655
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tabella 1:
STATI UE/SEE E SVIZZERA
STATI UE
(Unione Europea)
Tabella 2:
STATI CONVENZIONATI
I cittadini, per aver diritto all’assistenza sanitaria negli Stati sottoindicati, debbono generalmente essere in possesso dei moduli appresso indicati:

• Austria
• Belgio
• Bulgaria
• Cipro (solo parte greca)
• Danimarca
• Estonia
• Finlandia
• Francia (Beneficiano della Convenzione
anche i seguenti territori
d’Oltremare: Guadalupe,
Guayana Francese, Martinica,
Reunion)
• Germania
• Grecia
• Irlanda
• Italia
• Lettonia
• Lituania
• Lussemburgo
• Malta
• Paesi Bassi
• Polonia
• Portogallo
• Regno Unito
• Repubblica Ceca
• Repubblica Slovacca
• Romania
• Slovenia
• Spagna
• Svezia
• Ungheria
STATI SEE
(Spazio Economico Europeo)
• Islanda
• Liechtenstein
• Norvegia
STATI EXTRA-UE
(sottoscrittori dei Regolamenti
di Sicurezza Sociale UE)
• Svizzera

• Argentina Mod. I/RA 1 e 2
• Australia Mod. I-AUS
• Brasile Mod. IB-2
• Capoverde Mod. 111 I/CV
• Croazia Mod. 111-I/HR
• Ex-Jugoslavia: 
Mod. J7 o OBR 7
- Bosnia-Erzegovina
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia (comprendente la
Regione Autonoma della
Vojvodina)
• Principato Mod. I/MC 8
di Monaco
• Repubblica Mod. I /SMAR 8
di San Marino
• Tunisia Mod. I/TN 11
• Santa Sede Mod. 123 I/SS
Con il Kossovo non esiste alcuna Convenzione.





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