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INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITA' 
UN
PERCORSO TRENTENNALE IN CONTINUA EVOLUZIONE
Per l’integrazione scolastica delle persone con disabilità il 2007 è l’anno degli anniversari.
• Sono passati trent’anni, infatti, dalla promulgazione della Legge 517/77, “Norme per la valutazione degli alunni e sull’abolizione degli
esami di riparazione, nonché altre norme di modica dell’ordinamento scolastico” prima tappa di un lungo percorso che ha avviato il
processo di integrazione scolastica nella scuola comune, elementare e media, con l’assegnazione di un insegnante specializzato
agli alunni con disabilità.
• Ricorre il ventennale della Sentenza della Corte di Cassazione n.215/87 che stabiliva la frequenza alle scuole superiori degli alunni
con disabilità, confermando comunque l’obbligo dell’integrazione nelle scuole materne e dell’obbligo.
• Sono trascorsi quindici anni dalla Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. A questo percorso trentennale si affiancano, oggi, nuovi strumenti:
la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13.12.2006) che ribadisce l’inviolabilità, l’inderogabilità e l’inalienabilità dei diritti umani delle persone con disabilità.
La Convenzione Internazionale conferma quel processo di trasformazione culturale, sociale e delle politiche messe in atto basate sul principio della non discriminazione e delle pari opportunità.
A livello locale, è stato rinnovato l’Accordo di Programma in materia di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità della Provincia di Padova che ha visto impegnate le Aziende ULSS, la Provincia, i Comuni, la scuola, la Federazione Italiana delle Scuole Materne e il Coordinamento delle Associazioni disabili, in un’ottica di concertazione e di collaborazione fra le istituzioni, i servizi, le associazioni di categoria al fine di “assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema integrato di interventi e servizi finalizzati alla piena integrazione scolastica e inclusione sociale”.
L’accordo di programma è, quindi, il risultato del coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo, e ognuno per le proprie responsabilità e competenze, partecipano al processo di integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.
Si colloca nel contesto dei rilevanti cambiamenti intervenuti a seguito del decentramento amministrativo degli enti locali, della riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’autonomia della scuola e dell’Istituzione del Centro Servizi Amministrativi
finalizzato a coordinare l’azione dei diversi soggetti. Di pari passo si è evidenziata la necessità di recepire alcune tematiche
come l’orientamento scolastico, il processo di continuità tra primo e secondo grado di istruzione, l’individuazione delle competenze dei vari soggetti, non per ingabbiare in funzioni e compiti predefiniti, ma per promuovere, nei diversi operatori (insegnanti, operatori socio-sanitari, dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, operatori dei servizi territoriali e dei comuni) una conoscenza più approfondita delle modalità del processo di inserimento e di sviluppare linguaggi comuni.
Poiché l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità è un processo in continua evoluzione e l’accordo di programma vuol essere uno strumento operativo comunque in divenire, è stato necessario prevedere un tavolo di lavoro che avesse il compito di monitorare le modalità di applicazione di quest’ultimo al fine di definire prontamente le responsabilità di ogni soggetto coinvolto e di affrontare le tematiche emergenti poste dalla scuole, dalle famiglie e dalle associazione di categorie.
Francesca Succu
Direttore Servizi Sociali
Carmen Amato
Servizio Integrazione Scolastica
Azienda ULSS 17
DA DOVE PARTE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
• Costituzione Italiana (1948) - art. 34.
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegno alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
• Dichiarazione dei Diritti Umani (ONU 1948) - art. 26.
“... Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito. L’istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni Unite per il mantenimento
della Pace. I genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli“.
• Legge N. 517/77 - “Norme per la valutazione degli alunni e sull’abolizione
degli esami di riparazione, nonché altre norme di modica dell’ordinamento
scolastico” che stabiliva di affidare esclusivamente alla scuola il delicato problema
dell’integrazione delle persone con disabilità e di assicurare, all’alunno
con disabilità la necessaria integrazione scolastica, il servizio socio-psico-pedagogico
e forme particolari di sostegno, secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti Locali.
• Legge N. 104/92 - art. 1 “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata
e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società, ...”, art. 13 “Integrazione Scolastica”, art. 14 “Modalità di
attuazione dell’integrazione”, e art. 15 “Gruppi di lavoro per l’integrazione
Scolastica”, l’esplicitazione dei principi generali, delle condizioni e degli strumenti
per la sua applicazione.
• D.P.R. del 24/02/1994 - “Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai
compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”
ove sono indicati le modalità per l’individuazione dell’alunno con disabilità e
gli strumenti con i quali la scuola in collaborazione con servizi socio sanitari
delle Aziende ULSS programmano gli obiettivi per un’effettiva integrazione
scolastica.
• La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità
(approvata dall’ONU il 13 dicembre 2006).
art. 1 “Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare
il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto
per la loro inerente dignità. Le persone con disabilità includono quanti hanno
minorazione fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che
in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.
art. 7 “... assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con
gli altri bambini.
...Gli Stati parte garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di
esprimere le proprie opinioni ...che saranno prese in opportuna considerazione
in rapporto alla loro età e maturità, ...e che sia fornita adeguata assistenza
in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto”. |
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